Art. 1.

      1. I Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, nel rispetto della libertà della scienza e dell'insegnamento e con esclusione di ogni privilegio e discriminazione, di concerto tra loro, promuovono la ricerca nelle discipline umanistiche, definite ai sensi del presente comma, e la diffusione dei relativi risultati. Per discipline umanistiche si intendono le scienze storiche, filosofiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche, politiche ed economiche nonché le tecniche ad esse applicate. Al fine di cui al presente comma, i citati Ministri adottano iniziative volte a:

          a) potenziare le istituzioni senza fini di lucro aventi come fine principale la ricerca nelle discipline umanistiche, anche favorendo il coordinamento fra le stesse;

          b) favorire l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e in particolare delle reti telematiche, per lo sviluppo della ricerca e per la diffusione dei suoi risultati;

          c) promuovere l'informazione e la divulgazione, nelle loro diverse forme, degli esiti della ricerca nelle discipline umanistiche;

          d) favorire, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i rapporti fra le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni di cui alla lettera a);

          e) incentivare e promuovere l'attività delle accademie nazionali facenti parte dell'Unione accademica nazionale, anche favorendo la loro apertura a più ampi strati della popolazione.

 

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      2. Per l'attuazione del comma 1, i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali possono promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con altri enti pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi e fasi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.
      3. Per l'attuazione del comma 1, i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, altresì, finanziano, in tutto o in parte, progetti di ricerca predisposti dalle istituzioni di cui allo stesso comma 1, lettera a). Per accedere al finanziamento, le istituzioni devono dimostrare:

          a) la disponibilità di un rilevante patrimonio materiale e immateriale;

          b) una capacità di programmazione pluriennale delle attività di ricerca, anche nel quadro di programmi e progetti di ricerca cogestiti a livello nazionale e internazionale.

      4. I progetti di ricerca di cui al comma 3, al fine dell'ammissione al finanziamento ivi previsto, sono valutati in base ai seguenti criteri, da applicare nel seguente ordine di priorità:

          a) relazione con attività di ricerca già svolte dalla stessa istituzione che hanno mostrato efficacia;

          b) valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di proprietà o comunque nella disponibilità dell'istituzione proponente;

          c) presenza di un piano di diffusione e di fruizione pubbliche dei risultati delle attività di ricerca;

          d) adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo delle attività di ricerca e per la diffusione dei risultati;

          e) durata;

 

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          f) numero delle istituzioni coinvolte e capacità di realizzare reti di ricerca;

          g) dimensione internazionale del progetto di ricerca;

          h) progettazione e realizzazione di azioni formative contestuali o successive alle attività di ricerca.

      5. Le modalità di presentazione dei progetti di ricerca, di valutazione degli stessi e di assegnazione dei contributi sono determinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.
      6. Sull'attuazione della presente legge i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali presentano ogni tre anni, a decorrere dal 2007, una relazione al Parlamento. Nella relazione sono sinteticamente illustrati i singoli progetti di ricerca presentati, le motivazioni delle deliberazioni adottate dai medesimi Ministri in ordine al loro finanziamento nonché gli esiti prodotti dai progetti di ricerca finanziati.